D.lgs. 116/2020: tutte le novita’ sul “decreto rifiuti”
Tutte le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020
Il 26/09/2020 è entrato in vigore il D.lgs. 116/2020 che di fatto modifica il D.lgs. 152/06 in tema di rifiuti.
Il cosìddetto “decreto rifiuti” è incluso nel Pacchetto Economia circolare, un’insieme di direttive europee sui rifiuti e sugli imballaggi.
Le principali novità introdotte riguardano sostanzialmente la definizione della tipologia di rifiuti urbani, il sistema di tracciabilità, il registro carico e scarico, il trasporto e lo smaltimento.
In questo articolo vediamo punto per punto cosa è cambiato con il D.lgs. 116/2020.
Novità D.lgs 116/2020: Determinazione dei rifiuti urbani
La novità introdotto dal D.lgs 116/2020 riguarda la distinzione dei rifiuti che vengono differenziati a seconda della diversa origine, nello specifico si distingue tra:
Rifiuti speciali: usi produttivi (industria, attività commerciali etc);
Rifiuti urbani: usi domestici o pubblici.
Il D.lgs 116/2020 definisce urbani i rifiuti indifferenziati e quelli provenienti da raccolta differenziata di utenze anche non domestiche, trasformando così molteplici tipi di rifiuti da speciali ad urbani.
Con questa novità introdotta, le aziende non dovranno obbligatoriamente scegliere il gestore pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, ma saranno tenute a dimostrare di aver recuperato i rifiuti attraverso richiesta di rilascio di attestazione da parte del gestore scelto.
Novità D.lgs 116/2020: sistema di tracciabilità rifiuti
Il Registro Elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, RENTRI, è un sistema di tracciabilità dei rifiuti presente già nella legge 12/2019, ma di cui ancora oggi non è conosciuta la data di avvio.
Attraverso il RENTRI gli iscritti potranno assicurare la trasmissione aggiornata e in tempi rapidi agli enti di vigilanza di tutti i dati relativi alla gestione dei rifiuti.
Questo sistema, secondo il D.lgs 116/2020 dovrebbe rimpiazzare il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, nonché il Mud.
Novità D.lgs 116/2020: registro carico e scarico
Il Registro Elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, RENTRI, è un sistema di tracciabilità dei rifiuti presente già nella legge 12/2019, ma di cui ancora oggi non è conosciuta la data di avvio.
Attraverso il RENTRI gli iscritti potranno assicurare la trasmissione aggiornata e in tempi rapidi agli enti di vigilanza di tutti i dati relativi alla gestione dei rifiuti.
Questo sistema, secondo il D.lgs 116/2020 dovrebbe rimpiazzare il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, nonché il Mud.
Novità D.lgs 116/2020: registro carico e scarico
Resta in vigore, fino a quando non sarà attivo il nuovo RENTRI, l’obbligo di conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti per coloro che ne erano precedentemente obbligati, tranne per 2 categorie ben specificate.
Le suddette categorie comprendono i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti e le aziende che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
L’obbligo di conservazione, secondo il nuovo D.lgs 116/2020 subisce una riduzione da 5 a 3 anni.
Novità D.lgs 116/2020: trasporto rifiuti e Formulario Identificativo Rifiuti
Nel nuovo D.lgs 116/2020 viene introdotta la possibilità per il trasportare di inviare la quarta copia del FIR al produttore attraverso PEC, salvo che il trasportare conservi l’originale o, in un secondo momento, lo invii al produttore.
La conservazione dei formulari passa per legge dai 5 ai 3 anni e, come alternativa alla vidimazione tradizione degli stessi, si può procedere all’acquisizione tramite app scaricabile sui portali istituzionali delle camere di commercio.
La normativa inoltre specifica che per il trasporto di quantitativi di rifiuti limitati, che quindi non giustificano la creazione di deposito nel luogo di produzione, sia possibile redigere al posto del FIR, un DDT contenente tutte le informazioni per la tracciabilità del materiale.
Novità D.lgs 116/2020: attestazione di avvenuto smaltimento
E’ stata prevista l’introduzione di un’attestazione di avvenuto smaltimento che riguarda il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 da parte del destinatario degli stessi, sottoscritta dal titolare dell’impianto.
Tale attestazione deve obbligatoriamente riportare i dati dell’impianto e del suo titolare, la quantità di rifiuti trattati e il tipo di operazione di smaltimento effettuata.
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